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Mesopotamia 4 - I “Codici”: riepilogo

Abbiamo analizzato i seguenti codici: Un vero codice sumero non esiste (per questo usino le virgolette), esistono solo provvedimenti sparsi o raccolte di leggi emesse da un sovrano. Sicuramente molti documenti sono stati perduti e quanto è arrivato a noi è soltanto una piccolissima parte della legislazione sumera, che il caso ha salvato dalla distruzione.
 - Per il mondo sumero ci restano tre gruppi di testi: il “Codice” di UR-NAMMU, il “Codice” di LIPIT-IŠTAR e le “Leggi” dette “Ana-Ittišu”.
Durante l’antica età del bronzo, dalle ceneri dell’impero Akkadico, fondato da SARGON I (2334-2279 a.C.) sorge l’impero della III dinastia di Ur proprio con UR-NAMMU (2112-2095 a.C.) 
Il “Codice” di UR-NAMMU [= CUR] è sicuramente la prima fonte organizzata che la civiltà mesopotamica ci ha tramandato. Esso segna il momento di passaggio dall’editto occasionale ad una raccolta di leggi.(Le tavolette del CUR provengono da Ur, Nippur e Sippar).

- Il “Codice” di LIPIT-IŠTAR (1934-1924 a.C.) [= CLI], anche esso redatto in sumerico, risale alla fase finale della dinastia di Isin. In questo periodo storico l'egemonia sumera è ormai terminata; i semiti stanno avendo il sopravvento. Il codice è scritto in sumero e vi permangono ancora valori tipici della cultura sumera.
LIPIT-IŠTAR, che regnò dal 1934 al 1924 a.C., fu autore di una raccolta di quarantadue paragrafi normativi con l’aggiunta di altri sette provenienti da un ulteriore frammento. I “testi” del CLI sono tutti provenienti da Nippur.

- Per il mondo babilonese si hanno le leggi del reame di Ešnunna, il celeberrimo “Codice” di ³AMMURAPI e le leggi neo-babilonesi. Ešnunna (oggi Tell Asmar) era la capitale di un piccolo regno Mesopotamia centro-orientale subito a nord di Ur 
Le LE sono databili al regno di DADAUŠA (ca.1770 a.C.), contemporaneo di AMMURAPI di Babilonia. Questa raccolta, priva di prologo e di epilogo, è stata rinvenuta negli scavi archeologici di Šaddupum;  un loro “estratto” è stato anche rinvenuto nella medesima a Tell

- Il Codice di AMMURAPI [= CH] re di Babilonia (1792-1750) è il monumento “giuridico” maggiormente studiato sia dai giuristi che dagli orientalisti.
AMMURAPI è il sovrano più famoso della dinastia paleo-babilonese. Il codice è conservato su una stele di diorite nera rinvenuta negli scavi archeologici di Susa ed è oggi uno degli oggetti più fotografati del Louvre. Nella stele il sovrano babilonese è raffigurato insieme al dio Šamaš, dio mesopotamico della giustizia, assiso sul trono. 


Dall'analisi abbiamo tratto le seguenti informazioni:

1) Tipologia delle pene
Le leggi sumere sono caratterizzate da una grande mitezza. E' completamente assente la legge del taglione (occhio per occhio, dente per dente), che è invece alla base della legislazione semitica del Codice di Hammurapi. Le leggi sumere prevedevano essenzialmente due tipi di pena: la morte e il risarcimento.

2) I Sumeri preferivano aiutare la vittima prevedendo un congruo risarcimento per il danno subito. Le pene pecuniarie erano calcolate in sicli d'argento  (la moneta non esisteva) e venivano autorizzate da un giudice. Si andava da 2 sicli a 60 sicli, somma equivalente al salario di un lavoratore per 5 anni.

3) Solo in alcuni casi, molto gravi (omicidio, rapina, pedofilia, violazione di domicilio), si ricorreva alla pena di morte, che non poteva essere comminata da un normale giudice, ma doveva essere autorizzata dal sovrano.) All'ordalia, il giudizio divino, si ricorreva proprio quando non c'era alcun altro modo per determinare la colpevolezza dell'accusato.

4) In assenza di testimoni o di altre prove, per reati molto gravi, si ricorreva al giudizio divino mediante una ordalia nel fiume. L'accusato veniva gettato in acqua. Se il fiume lo rimandava a riva voleva dire che gli dei lo consideravano innocente e l'accusatore veniva condannato perché aveva accusato ingiustamente una persona la cui innocenza era attestata dagli dei. Se la persona annegava era colpevole.

5) Non erano previste torture, punizioni fisiche e nemmeno il carcere (ammesso solo in attesa del giudizio). Si ha notizia di un solo caso, peraltro dubbio, di condanna al carcere.

6) Le false accuse e la falsa testimonianza erano punite molto severamente. Se l'accusatore non era in grado di provare la propria accusa veniva condannato alla pena prevista per quel tipo di reato. Un testimone che avesse sostenuto il falso in un processo veniva condannato al pagamento di 15 sicli d'argento.



CODICE PENALE

Omicidio e rapina
La condanna per l'omicidio e la rapina era la morte.

Violazione di domicilio
Chi si introduceva in una abitazione forzando la porta o facendo un buco nel muro veniva condannato a morte.

Furto
Il ladro era condannato a pagare il doppio di quanto aveva rubato.
L'autore di un furto in un frutteto era punito al pagamento di 10 sicli d'argento. Se veniva trovato a tagliare un albero la pena saliva a 30 sicli.
Se un uomo era trovato di giorno in mezzo alle messi veniva condannato a pagare 10 sicli. Di notte la pena diventava la morte.
Se un funzionario pubblico veniva in possesso di uno schiavo, di un asino o di un bue perduti, non li restituiva subito e li tratteneva presso di sé per oltre un mese veniva accusato di furto.

Proprietà sospetta
Se un uomo non era in grado di dimostrare da chi aveva acquisito uno schiavo o altri beni, era considerato un ladro.

Sequestro
Il sequestro era punito con il carcere e il pagamento di 15 sicli d'argento. Ma se il sequestrato moriva la condanna era la morte.
Se un uomo era trovato di giorno in una abitazione veniva condannato a pagare 10 sicli. Di notte la pena diventava la morte.

Violenza sessuale
Se un uomo violentava la promessa sposa di un altro veniva punito con la morte.
Se un uomo violentava la schiava vergine di un altro, doveva pagare 15 sicli d'argento.

Adulterio
Se una donna sposata commetteva adulterio veniva condannata a morte. L'amante non veniva punito.

Se una donna era stata accusata di adulterio ed usciva viva dall'ordalia del fiume, il suo accusatore rischiava di pagare 20 sicli d'argento.
Rapimento a scopo sessuale
Se una donna, per la quale era già stato pagato il dono di nozze, veniva rapita e deflorata, il colpevole veniva condannato a morte.

Deflorazione
Se un uomo deflorava una vergine incontrata per strada, doveva sposare la fanciulla. Poteva però fare un solenne giuramento nel tempio per discolparsi.
Se la deflorata era una schiava doveva pagare 30 sicli d'argento senza tuttavia averla in proprietà.

Relazioni prematrimoniali
Se un uomo accusava una giovane di aver avuto rapporti sessuali, ma non poteva provarlo, veniva condannato a pagare 10 sicli d'argento.

Aborto procurato
Se una donna incinta veniva percossa e perdeva il bambino l'uomo era condannato a pagare 30 sicli. Se la donna moriva la pena prevista era la morte.
Se la vittima era una schiava le pene si abbassavano. Pena di 5 sicli in caso di aborto. Il proprietario della schiava veniva risarcito con un'altra schiava in caso di morte della poveretta.
Se un uomo provocava accidentalmente l'aborto doveva pagare 10 sicli.

Danni fisici
Nella seguente tabella sono riportati alcuni esempi di risarcimento per danni fisici. Le pene previste variavano nel tempo. per es.: clavicola rottura 20 sicli, dente rottura 2 sicli,  dente perdita 30 sicli,  dito recisione 40 sicli, mano rottura 30,  sicli naso coltellata 40 sicli, naso perdita 60 sicli, occhio perdita 60 sicli, orecchio perdita 30 sicli, osso rottura 60 sicli,  piede ferita 10 sicli piede rottura 30 sicli schiaffo 10 sicli

Cani
Se un cane mordeva ed uccideva un uomo il risarcimento era di 40 sicli. Se la vittima era uno schiavo la pena era ridotta a 15 sicli.

Insulti alla padrona
Se una schiava lanciava maledizioni contro la sua padrona veniva condannata allo sfregamento della bocca con un SILA (quasi un litro) di sale.

Allagamenti e inaridimenti
Se un uomo causava l'allagamento di un terreno di proprietà altrui veniva condannato al pagamento di 3 GUR di orzo (pari al valore di 3 sicli d'argento) per ogni IKU (terzo di ettaro) di terreno allagato.
Analoga pena veniva comminata a chi provocava l'inaridimento di un terreno altrui.

CODICE CIVILE
Matrimonio
Il matrimonio era valido se era stata celebrata una cerimonia ufficiale e si era stipulato il contratto di matrimonio. Se un marito stava per lungo tempo lontano da casa involontariamente (per esempio era prigioniero di guerra) quando tornava aveva il diritto di riavere la moglie anche se questa si era risposata ed aveva avuto altri figli.Se l'allontanamento dalla casa era stato invece volontario non aveva alcun diritto.

Divorzio
In caso di divorzio l'uomo doveva dare 60 sicli d'argento alla moglie. Se la moglie era vedova di un precedente matrimonio doveva darle solo 30 sicli.

Figli della schiava
Se un uomo, già sposato e con figli della moglie legittima, aveva anche figli dalla schiava doveva concedere la libertà alla schiava e ai suoi figli. Tuttavia i figli della schiava non ereditavano, a meno che l'uomo non decidesse di sposare la schiava.
Se la schiava aveva un figlio e lo consegnava ad una donna libera, il padrone aveva il diritto di riavere il bambino.

Figli della prostituta
Se un uomo sposato, ma senza figli, aveva figli da una prostituta, doveva provvedere al mantenimento della prostituta. I figli della prostituta diventavano suoi eredi. La prostituta non aveva però il diritto di vivere nella stessa casa della moglie.

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